| Il
certificato di garanzia o di autenticità
I certificati di garanzia oppure
autenticità si lasciano in base di articoli 1490 e 1491 di
Codice Civile. Prima di ulteriori approfondimenti sarebbe
meglio leggere con attenzione questi articoli.
Art. 1490. Garanzia per i vizi della cosa venduta.
- Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia
immune da vizi [1491] che la rendano inidonea all'uso a cui
è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore
[2922](1).
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia
non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al
compratore i vizi della cosa[1229,1579].
(1) Cfr. art.35
ss. Convenzione di Vienna 11-4-1980; cfr. art. 36 1.
11-6-1971 n. 426 (Disciplina del commercio) e successive
modificazioni.
Art. 1491. Esclusione della garanzia. - Non è
dovuta la garanzia [1490] se al momento del contratto il
compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è
dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in
questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa
era esente da vizi [1579].
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