Gazzetta Ufficiale N. 57 del 8
Marzo 2002
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio
2002, n.24
Attuazione della direttiva
1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
di consumo.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria
2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e
l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della
vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e
delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il
paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del
libro IV del codice civile e' inserito il seguente
paragrafo: "1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il
presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti
di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A
tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i
contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di
appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque
finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare
o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti
di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da
assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti
secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche
mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita
in un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica
o privata che, nell'esercizio della propria attivita'
imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui
al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo,
l'importatore del bene di consumo nel territorio della
Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta
come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome,
marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un
venditore o di un produttore, assunto nei confronti del
consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il
prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire
altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda
alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o
nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il
ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al
contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla
vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del
pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti
dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha
l'obbligo diconsegnare al consumatore beni conformi al
contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto
se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni
dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e
possiedono le qualita' del bene che il venditore ha
presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un
bene dello stesso tipo, che il consumatore puo'
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del
bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle
caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal
venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante,
in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal
consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza
del venditore al momento della conclusione del contratto e
che il venditore abbia accettato anche per fatti
concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della
conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza
del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza
o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o
materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche
di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche
alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva
conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il
momento della conclusione del contratto in modo da essere
conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e'
stata influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta
installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto
di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa
nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal
venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione
si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per
essere installato dal consumatore, sia da questo installato
in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni
di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e'
responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi
difetto di conformita' esistente al momento della consegna
del bene.
In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto
al ripristino, senza spese, della conformita' del bene
mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi
terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione
adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,
conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di
riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i
casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente
impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare
eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al
venditore spese irragionevoli in confronto all'altro,
tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di
conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate
entro un congruo termine dalla richiesta e non devono
arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo
conto della natura del bene e dello scopo per il quale il
consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai
costi indispensabili per rendere conformi i beni, in
particolare modo con riferimento alle spese effettuate per
la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o
eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla
sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al
comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente
effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al
consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da
restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore
puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio
disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico
rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le
necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine
congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte
del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno
specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta
o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del
presente articolo.
Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non
e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i
rimedi della riparazione o della sostituzione, non da'
diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale,
quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa
di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad
un'omissione del produttore, di un precedente venditore
della medesima catena contrattuale distributiva o di
qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo
patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei
soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena
distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti
dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione
della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o
dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di
quanto prestato.
1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a
norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di
conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla
consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo
1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il
difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla
data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e'
necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del
difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di
conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna
del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale
ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la
natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente
occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel
termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il
consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del
contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui
all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto
di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla
scoperta e prima della scadenza del termine di cui al
periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia
convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita'
indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella
relativa pubblicita'. La garanzia deve, a cura di chi la
offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei
diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia
medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e
gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi
la durata e l'estensione territoriale della garanzia,
nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi
la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere
disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui
accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con
caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre
lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi
secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il
consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne
l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E'
nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore
del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare,
anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente
paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal
consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata
della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma
primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad
un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita'
al contratto di una legislazione di un paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore
della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove
il contratto presenti uno stretto collegamento con il
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). – Le
disposizioni del presente paragrafo non escludono ne'
limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da
altre norme dell'ordinamento giuridico".
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi
e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422 reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
2000". Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 e
l'allegato B della suddetta legge:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni competenti per materia, nonche', nei casi di cui
all'art. 2 comma 1, lettera g), della Commissione
parlamentare per le questioni regionali; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni".
"Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3)
93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro.
94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o
di una procedura per l'informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che
modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del
principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le
donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.
1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazione e il
reciproco riconoscimento della loro conformita'.
1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999,
relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali.
1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo
di riconoscimento delle qualifiche per le attivita'
professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche.
1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della
vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei
preparati pericolosi.
1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che
modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il
regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi
di telecomunicazioni.
1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a
carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci
su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999,
relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di
lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione
armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione
dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999,
che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire
che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via
cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte.
1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES. UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo determinato.
1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che
stabilisce le norme minime per la protezione delle galline
ovaiole.
1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999,
recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i
metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti
per gli animali".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri". L'art. 14 della suddetta legge cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi
adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica
con la denominazione "decreto legislativo" e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,
della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di
delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro
il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del
decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al
Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti
giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita'
di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il
Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per
uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine
finale stabilito dalla legge di delegazione. il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio
della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a
richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti
delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti
delle due Camere competenti per materia entro sessanta
giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni
non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi,
esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il
parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni.".
Art. 2.
Norme transitorie
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle
vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la
consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui
all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto
dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai
prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in
vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a
Roma, addi' 2 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Fonte:
Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
Abbiamo riportato questo DL dal sito
http://www.comune.jesi.an.it/gazzette.htm
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